La disciplina internazionale di separazione e divorzio dei cittadini residenti all’estero

La disciplina internazionale di separazione e divorzio dei cittadini residenti all'estero

Nel caso di separazione e divorzio di cittadini residenti all’estero, si rende necessario stabilire quale sia la legge applicabile al procedimento: trattandosi di provvedimenti che spesso vengono emessi da un giudice straniero, il nostro ordinamento stabilisce che la coordinazione delle diverse discipline sia regolata sulla base delle norme di diritto internazionale privato.
Vediamo quali sono queste norme, qual è il loro ambito di operatività e quali sono gli effetti che le sentenze straniere di divorzio producono in Italia.

La disciplina UE sui procedimenti di separazione e divorzio internazionale

Per il caso di scioglimento del vincolo matrimoniale di cittadini residenti all’estero, l’art 4 del Regolamento UE n° 1259/2010, stabilisce che le regole di diritto internazionale fissate per i procedimenti di separazione e divorzio hanno carattere universale; di conseguenza, la disciplina prevista si applica anche qualora sia diversa da quella dello stato di appartenenza dei ricorrenti.

L’art. 5 dello stesso Regolamento precisa, inoltre, che il divorzio internazionale può essere pronunciato da un giudice individuato di comune accordo dai coniugi; quanto alla disciplina da applicare, dunque, le parti potranno scegliere fra le seguenti alternative:

  • la legge dello Stato della loro residenza abituale;
  • la legge dell’ultima loro residenza abituale;
  • la legge dello Stato nel quale uno dei due coniugi ha la cittadinanza al momento in cui l’accordo viene concluso;
  • la legge dello Stato dove sarà celebrato il processo o dove verranno conclusi gli accordi.

Sulla base della scelta fatta, le regole da seguire per individuare la competenza territoriale del Giudice da adire saranno quelle nazionali e questo anche in caso di separazione consensuale, divorzio congiunto o di procedimento non giudiziale, nell’ipotesi di negoziazione assistita.

Trattandosi di una disciplina la cui applicazione tiene conto di numerose variabili, è opportuno avvalersi del supporto di un professionista.

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Determinazione del Foro competente in mancanza di scelta dei coniugi

Se i coniugi separandi non raggiungono un accordo sulla legge applicabile al procedimento che li riguarda, l’art 8 del Regolamento UE n° 1259/2010 prevede che venga applicata la legge dello Stato dove i coniugi hanno la residenza abituale.

Ma qual è il Foro competente per territorio? Un altro Regolamento UE, stavolta il n° 2201/2003, si occupa di fissare i criteri generali per determinare il giudice da adire, stabilendo che sarà competente:

  • in primo luogo, il Tribunale del luogo dove il convenuto ha la residenza abituale;
  • per il caso di ricorso congiunto, il giudice del luogo in cui uno dei separandi abbia stabilito la residenza;
  • in alternativa, il giudice del luogo in cui l’attore ha la residenza abituale da almeno sei mesi o un anno.

Per i cittadini italiani residenti all’estero, esiste la possibilità di scegliere se attivare la procedura secondo la legge italiana, oppure adire l’autorità giurisdizionale dello stato estero nel quale abbiano la residenza abituale.

Ad esempio, se due coniugi, entrambi cittadini italiani residenti in USA, decidono di separarsi, secondo quanto disposto dall’art.3 del Regolamento UE 2201/2003, potranno discrezionalmente avviare la procedura in Italia, oppure ricorrere all’organo giudicante statunitense.

Come formalizzare il divorzio internazionale in Italia

Le norme di diritto internazionale stabiliscono che la sentenza di scioglimento del matrimonio emessa da un giudice estero ha efficacia automatica anche nel nostro Paese, purché i suoi contenuti siano compatibili con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano.

In ogni caso, le parti interessate dovranno dare formale comunicazione dell’avvenuta separazione o del divorzio al Comune o all’autorità competente del luogo di residenza in Italia, perché tale circostanza venga annotata ai margini dell’atto di matrimonio, dando così ufficialità al procedimento.

A questo scopo, l’art. 39 del Regolamento UE 2201/2003 stabilisce che il Giudice o l’autorità competente dello Stato nel quale ha avuto luogo il procedimento di separazione o divorzio, dovrà rilasciare, a richiesta dell’interessato, una certificazione del provvedimento emesso, utilizzando il modello standard per tutti i Paesi UE.